Il contratto e il fatto illecito

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COD: 9788892131217 Categoria:

Si è già detto che l’ordinamento giuridico prende atto della opportunità di riservare ai consociati una sfera all’interno della quale essi possano disciplinare in maniera autonoma i propri interessi.
Funzione dell’autonomia privata
«Autonomia» significa darsi da sé la propria legge, in contrapposizione all’espressione «eteronomia». In questa prospettiva, può essere richiamato già qui l’art. 1372, co. 1, il quale afferma che “il contratto ha forza di legge tra le parti”. Il significato sistematico di questa norma va al di là del principio fondamentale ed ivi contenuto della c.d. relatività degli effetti del contratto. L’espressione, seppur enfatica (e che tanto più appare tale alla luce degli interventi spesso incisivi e cogenti della legge sul contenuto contrattuale predisposto dagli autori dell’atto di autonomia privata) bene evidenzia, in effetti, la natura di regola privata che il negozio giuridico in genere ed il contratto in particolare rivestono dal punto di vista dei soggetti. Il contratto, infatti, sotto questo profilo, è effettivamente una regola destinata a produrre effetti giuridici tendenzialmente commisurati agli interessi (e quindi alla volontà) dei suoi autori.
Nel nostro ordinamento giuridico l’autonomia privata trova, in linea di principio, un riconoscimento ampio, ma la ricostruzione della sua effettiva fisionomia deve tenere conto dei correttivi richiesti ad es, dall’esigenza di tutelare la parte contrattuale ritenuta sul piano economico-sociale meritevole di protezione (affittuario coltivatore diretto; lavoratore subordinato; consumatore, ecc.) ovvero da quella di evitare che l’esercizio dell’autonomia privata determini una compressione del valore della libera concorrenza, cui largamente si ispira l’ordinamento comunitario.