
Diritto delle autonomie locali
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L’ordinamento giuridico si realizza in presenza di una comunità che si dà un ordine attraverso delle regole, che servono a prevenire i conflitti tra i singoli, assicurando stabilità, durevolezza e possibilità di sviluppo. L’ordinamento giuridico originario e generale, superiorem non recognoscens, è oggi quello statale, nonostante in Europa sia stato avviato da ormai decenni un processo per il graduale superamento della sovranità nazionale, che però stenta non solo a compiersi, ma, ormai da alcuni anni, pure a fare passi avanti. In ogni caso, nell’ambito di ciascun ordinamento generale, vi sono ordinamenti giuridici particolari, derivati e legittimati dal primo. Gli ordinamenti particolari, una volta ammessi dall’ordinamento giuridico generale, si comportano come autonomi, perseguendo proprie finalità. La coesistenza di diversi ordinamenti giuridici all’interno di uno generale può determinare l’emergere di esigenze di coordinamento, per rispondere alle quali l’ordinamento giuridico generale detta apposite regole.
Tra gli ordinamenti giuridici particolari, troviamo certamente quelli degli enti locali, non originari e quindi privi della sovranità (che afferisce soltanto allo Stato), ma dotati di autonomia e istituiti, rispetto alla comunità di riferimento, a fini generali, politici.
