Diritto amministrativo

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COD: 9788892145344 Categoria:

Come ogni soggetto dell’ordinamento, le amministrazioni (art. 11 c.c.) godono di capacità giuridica generale, sicché possono stipulare qualunque tipo di contratto disciplinato dal codice civile, nominato (per es.: compravendita di cosa futura, ex art. 1472 c.c.), innominato (factoring) o misto (project financing), risultante, cioè, dalla combinazione di contratti diversi (si pensi anche ai contratti di appalti misti per lavori e servizi, oppure per servizi e forniture), fatta eccezione per quelli che presuppongono la corporeità del soggetto (testamento, adozione, ecc.) e, in ogni caso, a condizione che i fini perseguiti siano compatibili con i compiti istituzionali dell’ente stesso. Esse, tuttavia, non godono di autonomia privata in senso pieno, dal momento che anche l’attività contrattuale, al pari dell’attività amministrativa provvedimentale, deve essere sempre funzionalizzata alla cura di interessi della collettività.
Il diritto privato, al quale i contratti dell’amministrazione sono assoggettati, risulta, di conseguenza, condizionato da elementi pubblicistici. Elementi ai quali spetta, in definitiva, risolvere quello che tradizionalmente costituisce il problema di fondo dell’attività contrattuale dell’amministrazione: garantire, cioè, anche nell’ambito dei rapporti consensuali, tra soggetti posti su un piano di tendenziale parità, quel vincolo di fine che è immanente a tutta l’azione amministrativa. E garantire, altresì, che tale attività si svolga nell’osservanza dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e di concorrenza.