
Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo
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Il concetto di “fonte” richiama quello di causa, di origine. È in questa accezione che viene impiegato anche in ambito giuridico, allorché, con la locuzione “fonte del diritto”, si designa un atto o un fatto idoneo a produrre diritto, e dunque ad incidere, innovandolo, sull’ordinamento giuridico.
Questa definizione, nella sua ampiezza, è tale da ricomprendere qualunque fattispecie che vada ad integrare una regola di comportamento cui i consociati siano (o, almeno, si sentano) soggetti. Si impone, tuttavia, una distinzione tra quelle fattispecie che sono contemplate dall’ordinamento giuridico e quelle che, invece, non lo sono. Viene all’uopo in rilievo la summa divisio tra fonti legali e fonti extra ordinem natae.
