
Diritto pubblico della ‘proprietà’ e dei ‘beni’
30,00 €
Cose sono le porzioni del mondo materiale, del mondo fisico in tutte le sue componenti, non solo il suolo e tutto ciò che al suolo è incorporato (art. 812 cod. civ.), ma le acque, l’aria, le energie dell’atmosfera, nonché gli oggetti mobili, estratti dal suolo o dagli altri elementi del mondo fisico, ovvero prodotti artificialmente dall’uomo. Le cose acquistano rilevanza per il diritto (cose in senso giuridico), al momento in cui, per determinati caratteri che esse presentano, sul piano naturale o funzionale, divengono rilevanti alla stregua della valutazione del corpo sociale, e in conseguenza divengono oggetto di disciplina giuridica (del diritto obiettivo) e in determinati casi (nei modi e nelle forme stabilite dal diritto oggettivo) divengono oggetto di diritti soggettivi o di altre situazioni protette in capo a determinati individui o a soggetti giuridici o a collettività.
Una volta che la cosa acquista rilevanza per il diritto, nell’uno o nell’altro senso, essa diviene bene in senso giuridico, come quella “rilevante per (una più o meno vasta sfera del) ordinamento giuridico e perciò centro di attrazione di una determinata disciplina”.
