
Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile
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«I trattati non sono altro che pezzi di carta!». Ebbene, la stessa cosa potrebbe dirsi per le sentenze. L’affermazione è volutamente provocatoria, ma senza dubbio contiene un grano di verità. Salve, infatti, le ipotesi in cui la parola del giudice ha una valenza che i filosofi del linguaggio chiamerebbero performativa – capace cioè di trasformare di per sé il mondo esterno senza bisogno di ulteriori interventi , come accade emblematicamente nel caso della tutela costitutiva, dove la situazione giuridica è creata, modificata o estinta direttamente dal giudice mediante l’atto conclusivo del processo – l’aspetto più caratteristico, l’essenza e la ragion d’essere dei provvedimenti di condanna sta tutta nella loro forza di tradursi in atto, nella loro capacità, una volta pronunciati, di incidere materialmente, concretamente ed effettivamente nella realtà circostante.
Tale osservazione ha natura del tutto generale; vale, cioè, qualsiasi sia il contenuto della sentenza di condanna. Nondimeno il rilievo acquista tutta la sua evidenza pratica nel caso in cui si tratti di tradurre in realtà provvedimenti che non abbiano a oggetto né la consegna di somme di denaro, o cose determinate solo nel genere, né beni specifici, bensì obblighi di fare – specialmente se non surrogabili dall’attività di un terzo – o doveri d’astensione o di cessazione (cd. inibitoria civile) – specialmente se non concretizzabili, per la loro natura, in opere materiali suscettibili in seguito di distruzione forzata.
